È entrato in vigore il 7 agosto 2026 il Decreto del Ministero del Lavoro n. 78/2026 (G.U. n. 156 dell’8 luglio 2026). La norma non aumenta direttamente le sanzioni pecuniarie o penali del D.Lgs. 81/08, ma introduce una misura punitiva molto pesante: il blocco temporaneo dei benefici normativi e contributivi per le aziende che commettono gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.
Il blocco non riguarda i crediti d’imposta per l’acquisto di macchinari (es. stampanti 3D o scanner), ma colpisce esclusivamente le agevolazioni sul personale dipendente:
- Incentivi e bonus assunzioni: Bonus Giovani, stabilizzazione under 35, Resto al Sud 2.0, incentivi welfare aziendale, sgravi per l’apprendistato artigiano e maxi-deduzioni.
- Benefici normativi INAIL: perdita della riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione (es. sconto legato a investimenti in sistemi di aspirazione e ventilazione).
In presenza di gravi violazioni o infortuni gravi (compresi quelli in itinere), il blocco dei benefici dura 12 mesi e nei casi più gravi può portare alla sospensione dell’attività. Per l’impiego di lavoratori irregolari o in “nero”, la sospensione degli incentivi va da 6 a 8 mesi.
Mentre le sanzioni pecuniarie ordinarie seguono il proprio iter, il blocco può essere revocato prima dei 12 mesi solo se l’impresa dimostra di aver rimosso le violazioni e ripristinato integralmente le condizioni di sicurezza.
Si ricorda che la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Anche avvalendosi di consulenti esterni, la responsabilità penale per eventuali omissioni, errori o mancata aderenza alla realtà aziendale ricade interamente sul titolare. L’assenza o l’incompletezza del DVR comporta sanzioni detentive e pecuniarie (Art. 55 D.Lgs. 81/08), a cui oggi si aggiunge il blocco degli incentivi.
Verifiche consigliate in laboratorio
Si raccomanda di verificare con attenzione la regolarità della documentazione e delle procedure aziendali relative a:
- Redazione del DVR, nomina del RSPP e formazione obbligatoria (lavoratori, preposti, RLS).
- Idoneità e conformità di strutture, uscite di emergenza, impianti elettrici, macchinari e DPI.
- Valutazione e prevenzione dei rischi specifici: movimentazione manuale dei carichi, uso di videoterminali (con pause di 15 minuti ogni 2 ore), segnaletica di sicurezza, agenti fisici (rumore/vibrazioni), agenti chimici e agenti biologici.
- Regolare soggiorno e idoneità professionale dei lavoratori stranieri.
Si ricorda agli associati ANTLO che per ulteriori approfondimenti è a disposizione il Vademecum Sicurezza.





